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PREMESSA

Sul territorio della Regione Puglia, l’attività di bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali derivanti dalla coltivazione di colture “cerealicole” è disciplinata dalla Legge Regionale 12/12/2016 nr. 38 e dalla Delibera di Giunta Regionale del 28/06/2018, n. 1149.

La Legge Reg.le n. 38 del 12/12/2016 ha come finalità quella di prevenire e contrastare l’innesco e la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e gli ecosistemi agricoli e forestali, nonché di favorire la riduzione di emissioni di anidride carbonica in atmosfera, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi “15 giugno – 15 settembre”

 

DIVIETI

È vietata l’accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo.

DEROGHE

in deroga al divieto generale, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi “15 giugno – 15 settembre” è consentita la bruciatura delle stoppie solo ed esclusivamente su quei terreni che:

  1. per le loro caratteristiche pedoclimatiche non hanno disponibilità di acqua per uso irriguo;
  2. su quei terreni soggetti alla pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto.

Al di fuori di tali circostanze è sempre vietata l’accensione delle stoppie. La verifica dell’effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal Fascicolo Aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.

La bruciatura delle stoppie per le colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata in forma certificata prevista dalla Legge (PEC, Raccomandata a mano, Raccomandata A.R.) indirizzata al Sindaco competente (in quanto Autorità locale di Prot. Civile) – alla Regione Puglia Dipartimento Agricoltura Reg.le.

La predetta comunicazione dovrà pervenire agli organi di cui sopra almeno due giorni prima rispetto alla data in cui si intende praticare l’accensione delle stoppie.

Per i conduttori di fondi agricoli ricadenti in aree soggette ai vincoli paesaggistici ambientali, pSIC e ZPS, le operazioni di bruciatura delle stoppie sono sempre vietate e non godono di alcuna deroga.

 

OBBLIGHI

Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni condotti a colture cerealicole e foraggere che hanno intenzione di procedere alla bruciatura delle stoppie nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, realizzano entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, perimetralmente e all’interno della superficie coltivata, una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, avente una larghezza continua e costante di metri 15 e comunque tale da evitare che il fuoco si propaghi alle aree circostanti.

La precesa o fascia di protezione deve essere obbligatoriamente realizzata lungo tutto il perimetro del fondo agricolo.

SI RICHIAMA L’ATTENZIONE SUL FATTO CHE LE PRECESE O FASCE DI PROTEZIONE DEVONO ESSERE REALIZZATE ENTRO E NON OLTRE IL 15 LUGLIO, A PRESCINDERE DALLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI MIETITREBBIATURA O SFALCIO. 

praticha della bruciatura delle Stoppie

I conduttori a qualsiasi titolo di terreni condotti a colture cerealicole e foraggere, hanno facoltà di procedere alla bruciatura delle stoppie secondo le seguenti prescrizioni:

  1. Realizzazione all’interno del proprio fondo, e lungo tutto il perimetro dello stesso di una precesa o fascia di protezione continua e costante, avente una larghezza non inferiore a metri 15, che dovrà essere sgombera da ogni residuo vegetazionale (pulita);

 

  1. I conduttori a qualsiasi titolo che intendono praticare la bruciatura delle stoppie, prima di procedere all’accensione delle stesse, ed almeno due giorni prima delle operazioni, devono preventivamente visionare la Sezione “Bruciatura Stoppie” del sito web protezionecivile.puglia.it al fine di verificare se le condizioni metereologiche consentono tale pratica. Successivamente, dovranno inviare apposita comunicazione diretta al Sindaco competente e alla Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, da effettuarsi almeno due giorni prima rispetto alla data di accensione (All. A);

 

  1. Le attività di accensione potranno avvenire esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle 5 e totale spegnimento entro le 10. Le stesse dovranno essere controllate sul posto dal proprietario o conduttore del fondo, coadiuvato da altro personale, utilizzando appropriate misure di sicurezza e mezzi idonei per lo spegnimento e la bonifica, anche al fine di evitare l’espansione incontrollata del fuoco, adoperandosi altresì affinché il fumo non invada strade pubbliche o di uso pubblico, ferrovie, edifici, abitazioni, strutture ricettive, luoghi di culto o di interesse pubblico;   

 

  1. La bruciatura resta sempre e comunque vietata ad una distanza inferiore ai cinquanta metri dalle strutture e infrastrutture antropiche, da aree boscate, arborate e a pascolo. Al fine di evitare situazioni di pericolo a persone e veicoli in transito o terreni confinanti;

 

  1. La mancata osservanza delle prescrizioni richiamate è soggetta a sanzioni amministrative o penali a seconda dei casi.

IL PRESENTE VADEMECUM NON E’ DA CONSIDERARSI IN ALCUN MODO ESAUSTIVO O SOSTITUTIVO ALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL SETTORE, PERTANTO SI INVITA A CONSULTARE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Legge Regionale nr. 38/2016;

Delibera di Giunta Regionale del 28/06/2018, n. 1149.

delibera giunta regionale

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